Ruolo degli ispettori, integrale scorrimento delle graduatorie

Ruolo degli ispettori, integrale scorrimento delle graduatorie

APPROVATO L’EMENDAMENTO IERI POMERIGGIO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).

EMENDAMENTO 7.101 DEI RELATORI E RELATIVO SUBEMENDAMENTO

ART. 74
All’emendamento 7.101 dei Relatori, al comma 11-sexies, capoverso 1.1, sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 luglio 2021.

0.7.101.1. Raduzzi, Sodano, Trano.

All’articolo 74, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. Al fine di incrementare l’efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all’emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell’ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del con- corso interno, per titoli ed esame, per la copertura dì 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.

11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere di- sponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l’accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ra- gione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

11-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l’anno 2021, in 5.453.020 euro per l’anno 2022, in 6.526.725 euro per l’anno 2023, in 7.600.430 euro per l’anno 2024, in 7.611.390 euro per l’anno 2025, in 7.639.595 euro per l’anno 2026, in 7.658.950 euro per l’anno 2027, in 7.660.820 euro per l’anno 2028, in 8.220.260 euro per l’anno 2029, in 8.803.860 euro per l’anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall’anno 2031, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

fonte: camera dei deputati al link http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/07/09/leg.18.bol0621.data20210709.com05.pdf pag 24 del resoconto della V Commissione del 9 luglio 2021

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